Più nel dettaglio, l’INPS, attraverso tale messaggio, ha esplicitato le modalità con cui i datori di lavoro dovranno erogare, con la retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. È bene sottolineare che possono beneficiare dell’indennità dei 200 euro tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici, che privati, (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge e purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.
L’indennità pari a 200 euro una tantum è prevista altresì per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore, che risultino tali nel mese di giugno. In tutti e due i casi sarà sempre l’INPS ad erogare il contributo nel mese di luglio. Tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
È opportuno specificare che nel computo della soglia di reddito da rispettare, affinché venga erogata l’indennità, sono inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura, con la sola eccezione dei redditi di seguito elencati:
- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.
Tale indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro: è possibile chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Nel caso in cui risultasse che per il medesimo lavoratore dipendente vi siano più datori di lavoro ad aver compensato l’indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione. Nell’ipotesi in cui in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili, a decorrere da dicembre 2022.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile. I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L031”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese “07/2022”;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” inserendo:
- nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2022;
- nell’elemento “MeseRif” il mese 07;
- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 31 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50”.
Per quanto concerne gli elementi “TipoRetribuzione”, che espongono il già menzionato “CodiceRetribuzione” “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.