Con il messaggio operativo n.74 dell’8/01/2022 l’INPS ha comunicato che è nuovamente possibile inserire le domande per la fruizione del congedo parentale Covid che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022.
Chi può fare la domanda? La domanda può essere presentata, come riporta il messaggio, da "genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali”.
In sostanza il provvedimento, valido sia i per dipendenti pubblici che privati, può essere utilizzato dai genitori di figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave, che potranno rimanere a casa, alternativamente (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria, se l’attività didattica in presenza dei figli venisse sospesa oppure nel caso i figli risultassero positivi o fossero costretti a stare in quarantena.
Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 189/2021 pertanto questa misura straordinaria potrà essere richiesta anche dal lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione, dallo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, e anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in smart working.
Come fare la domanda? La domanda può essere presentata, anche con effetto retroattivo, esclusivamente in modalità telematica tramite:
• il portale web www.inps.it, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 2
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
• tramite il Patronato.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti per gli stessi motivi dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e fino alla data del 21 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto legge) potranno essere convertiti in congedi COVID.
Quanto spetta? Per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.
Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni
Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni.
Chi può fare la domanda? La domanda può essere presentata, come riporta il messaggio, da "genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali”.
In sostanza il provvedimento, valido sia i per dipendenti pubblici che privati, può essere utilizzato dai genitori di figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave, che potranno rimanere a casa, alternativamente (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria, se l’attività didattica in presenza dei figli venisse sospesa oppure nel caso i figli risultassero positivi o fossero costretti a stare in quarantena.
Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 189/2021 pertanto questa misura straordinaria potrà essere richiesta anche dal lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione, dallo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, e anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in smart working.
Come fare la domanda? La domanda può essere presentata, anche con effetto retroattivo, esclusivamente in modalità telematica tramite:
• il portale web www.inps.it, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 2
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
• tramite il Patronato.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti per gli stessi motivi dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e fino alla data del 21 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto legge) potranno essere convertiti in congedi COVID.
Quanto spetta? Per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.
Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni
Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni.