Il 13 Agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio che, dando attuazione alla direttiva UE 2019/1158, ha introdotto alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale al fine di agevolare la conciliazione della vita privata con quella lavorativa e promuovere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Tra le novità introdotte ricordiamo come il limite di età per il quale è prevista la corresponsione del contributo del 30% sia stato innalzato dai 6 ai 12 anni di età del figlio e, complessivamente tra i due genitori, il periodo per il quale è riconosciuta l’erogazione del contributo è stato portato da 6 a 9 mesi.
Fin da subito è stata prevista la possibilità di usufruire di queste novità dalla loro entrata in vigore inoltrando semplicemente richiesta al proprio datore di lavoro nel rispetto delle normative vigenti in ambito di preavviso e completando la richiesta successivamente con la compilazione della domanda telematica all’INPS nel momento in cui i sistemi fossero stati aggiornati ed adeguati a recepire queste novità.
Con messaggio n. 4025 del 08 11 2022 l’INPS comunica che sono stati completati gli aggiornamenti procedurali per l’inoltro della domanda telematica relativa al congedo parentale da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sarà quindi possibile regolarizzare le richieste fatte al proprio datore di lavoro effettuate tra il 13 Agosto e l’8 Novembre inserendo la domanda retroattiva sul sito INPS.
Eventuali domande inserite in questo stesso periodo seguendo la vecchia modalità saranno automaticamente ritenute valide e non sarà necessario reinserirle con la nuova procedura. Per i periodi di congedo parentale successivi al 08 Novembre sarà necessario procedere come sempre, con la presentazione della domanda preventivamente al periodo di inizio di fruizione o al massimo entro il primo giorno.
Tra le novità introdotte ricordiamo come il limite di età per il quale è prevista la corresponsione del contributo del 30% sia stato innalzato dai 6 ai 12 anni di età del figlio e, complessivamente tra i due genitori, il periodo per il quale è riconosciuta l’erogazione del contributo è stato portato da 6 a 9 mesi.
Fin da subito è stata prevista la possibilità di usufruire di queste novità dalla loro entrata in vigore inoltrando semplicemente richiesta al proprio datore di lavoro nel rispetto delle normative vigenti in ambito di preavviso e completando la richiesta successivamente con la compilazione della domanda telematica all’INPS nel momento in cui i sistemi fossero stati aggiornati ed adeguati a recepire queste novità.
Con messaggio n. 4025 del 08 11 2022 l’INPS comunica che sono stati completati gli aggiornamenti procedurali per l’inoltro della domanda telematica relativa al congedo parentale da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sarà quindi possibile regolarizzare le richieste fatte al proprio datore di lavoro effettuate tra il 13 Agosto e l’8 Novembre inserendo la domanda retroattiva sul sito INPS.
Eventuali domande inserite in questo stesso periodo seguendo la vecchia modalità saranno automaticamente ritenute valide e non sarà necessario reinserirle con la nuova procedura. Per i periodi di congedo parentale successivi al 08 Novembre sarà necessario procedere come sempre, con la presentazione della domanda preventivamente al periodo di inizio di fruizione o al massimo entro il primo giorno.