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Legge 104

Cosa c'è da sapere

Scopri come inoltrare la domanda
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 

Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia adeguato sostegno.

Questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

Per ottenere il riconoscimento dell'handicap, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica.

Questa procedura si struttura in due fasi:
1. Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
2. Il cittadino presenta all'INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.

Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.

Da ricordare che l'assenza anche ad un'eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda. Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta daccapo.

Per i lavoratori dipendenti che devono seguire i propri familiari in età avanzata o disabili esiste la legge 104/92 c.d. (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti di assenza dal posto di lavoro.

La legge 104 del 1992 puo essere utilizzata anche dagli stessi lavoratori disabili per cure , visite o riposi aggiuntivi.

Sono previste tre modalità diverse:
• 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese);
• 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata;
• il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino);

I permessi giornalieri o frazionati e il congedo straordinario danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell'Inps ma anticipata dal datore di lavoro che poi compensa tramite credito contributivo nel Flusso Uniemens.

Approfondimenti clicca QUI

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